ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE (estratto)
Il giorno 06 del mese di Luglio 2008, alle ore 21,00 in Alserio, Via Carcano n. 7, si sono riuniti i Signori: […] con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., come in effetti costituiscono, una Associazione che viene denominata:"Associazione Arte Lario".
L'Associazione fissa la propria sede legale in Alserio (Co), in Via per Anzano n. 12 e come sede operativa in Menaggio (Co), in Via Camozzi, n.11 c/o Biblioteca Comunale.
L'Associazione - che non ha finalità di lucro - ha lo scopo di promuovere la cultura artistica in tutte le sue espressioni, anche quelle meno conosciute e convenzionali e promuovere anche giovani artisti.
L'Associazione è retta dalle norme statutarie di seguito riportate che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.
[...]
Art. 1 - Denominazione
Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita l "Associazione Arte Lario", di seguito chiamata per brevità "associazione". L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è disciplinata, ai fini fiscali, dall'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460.
[…]
Art. 3 - Scopi.
L'associazione persegue lo scopo promuovere giovani artisti e la cultura artistica in tutte le sue espressioni, anche quelle meno conosciute e convenzionali.
Art. 4 - Attività.
L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- organizzare diverse attività culturali quali organizzare e produrre mostre, spettacoli, concerti, proiezioni;
- organizzare convegni, seminari e presentazioni e dibattiti sulle arti;
- collaborare con altre associazioni operati nello stesso settore a livello italiano, europeo e internazionale.
- divulgare la propria attività attraverso canali di comunicazione e produzione cartacea, digitale, audio-video e web.
Art. 5 - Soci.
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.
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Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.
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Art. 17 - Cariche associative.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
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